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Targa prova: Si può usare solo sulle auto nuove, da immatricolare

Non si può marciare né sostare su strade pubbliche o aperte al pubblico con veicoli targati ma privi di propria assicurazione. Anche nel caso in cui su di essi sia apposta la targa prova. Chi lo fa rischia una sanzione di 849 euro se l’assicurazione è scaduta da oltre 30 giorni (594,30 euro con lo sconto per chi paga entro 5 giorni) o di 212,25 se si riattiva dopo il 15° giorno ma non oltre il 30° (148,58 se si paga entro 5 giorni).

Il parere del Viminale non è, in realtà, del tutto infondato. La norma di riferimento, il Dpr 474/2001, dispone (articolo 1, comma1) che “L’obbligo di munire della carta di circolazione … i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche … non sussiste per i seguenti soggetti se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo”. Il decreto elenca, oltre ai costruttori di veicoli, di pneumatici e agli istituti universitari ed enti di ricerca che conducono sperimentazione sui veicoli, anche i concessionari, i commercianti autorizzati e gli autoriparatori.

Tradotto dal burocratese vuol dire che concessionari, rivenditori e autoriparatori in possesso di targa prova non sono obbligati a immatricolare una macchina che circola per esigenze di prova. La Motorizzazione civile, con una circolare applicativa del 2004 (prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004), precisò che “i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione (cioè non devono essere targati, ndr)… ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova“.

Un principio, quello della circolazione di prova dei soli veicoli non immatricolati, che è stato ribadito recentemente dal tribunale civile di Vicenza (sezione II, sentenza del 22 febbraio 2016): “Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e, se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l’assicuratore del veicolo e non quello della targa prova”. In un’altra sentenza, la Corte di Cassazione (sez. II 4 agosto 2016, sentenza n. 16310) ha precisato che il veicolo immatricolato deve rispondere alle norme di circolazione stabilite dal Codice della strada; in particolare il veicolo, anche se circola munito di targa prova, deve essere in regola con le disposizioni sulla revisione periodica: “la circolazione in prova non può avvenire … in deroga al disposto dell’articolo 80 (del Codice della strada, ndr), il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione”. Riassumendo: se la macchina non è immatricolata può circolare con la targa prova. Se è immatricolata non può farlo. Se lo fa, la targa prova non copre, comunque, né dalla mancata revisione né dall’assenza di assicurazione.

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